SPORTELLO DI SERVIZIO PER GLI ASSOCIATI FIPE

Lo “Sportello FIPE” è il servizio gratuito attivato dalla Federazione Italiana Pesistica con l’obiettivo di supportare Società, Associazioni Sportive Dilettantistiche e Tecnici ed accompagnarli nella soluzione di problematiche di natura giuridica, fiscale e tributaria.

Risponderemo alle vostre domande sulla riforma del lavoro sportivo e sulla fiscalità per ASD/SSD,  o qualsiasi altro dubbio che avete.

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–           Vi chiediamo di porre domande brevi

–           Le risposte fornite dallo sportello saranno sintetiche e tempestive!

È possibile utilizzare la e-mail: sportello@federpesistica.it

C’è da premettere che i ruoli sociali (direttivi) possono essere svolti gratuitamente o percependo un’indennità di carica.

Qualora vengano svolti gratuitamente, non si configura, comunque, la figura del volontario in quanto la stessa, sulla base del testo attuale, comma 3, art. 29, D.lgs. 36/2022 riguarda solo i lavoratori sportivi (ai sensi del comma 3 dell’art. 29, D.lgs. 36/2022, le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.)

 

Dunque, viene da sé che il ruolo sociale di Legale Rappresentante o membro del Consiglio Direttivo, svolto a titolo gratuito o retribuito (che non è un volontario), è compatibile con un rapporto di lavoro sportivo retribuito.

Ciò premesso, il Presidente o un membro del Consiglio Direttivo possono svolgere l’attività di Tecnico, sia attraverso una collaborazione coordinata e continuativa sia attraverso un contratto di prestazione autonoma con P.IVA (l’unica fattispecie incompatibile, per conflitto di interessi, è la collaborazione amministrativo gestionale)

Si ricorda che le mansioni necessarie, oltre a quelle individuate dal comma 1 dell’art. 25 D.Lgs. n.36/2021 e s.m. per lo svolgimento di attività sportiva, devono essere approvate entro il 31 dicembre di ciascun anno con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive.

È possibile avere due contratti diversi con due enti diversi. La persona dovrà tener però presente che i compensi si sommeranno ai fini dei diversi livelli di contribuzione fiscale/previdenziale e dovrà informare gli enti che erogano i compensi.

In situazioni come questa, la regola generale è che non può aversi una co.co.co sportiva in presenza di una partita IVA aperta per mansioni simili o identiche.

La competenza della gestione separata Inps, con applicazione dell’aliquota del 25% (24% se beneficiario di altra tutela previdenziale) deve esser versata integralmente, di cui 1/3 a carico del collaboratore (che comunque viene detratta, da parte del datore di lavoro, dal compenso del lavoratore)

Per le SSD è necessario ricorrere a Notaio. La bozza di verbale e di statuto proposti dalla FIPE servono solo come traccia per facilitare il lavoro del Notaio.

E’ un modello. Si possono fare modifiche, purché il testo dello statuto preveda clausole che soddisfino l’elenco dei requisiti richiesti come essenziali dal D.lgs. 36 del 2021 come elencati nel comunicato Federale.

Riscriverlo tutto, o modificare solo articoli necessari, e poi farlo approvare da assemblea.

Se lo statuto in vigore rispetta TUTTI gli obblighi di legge, non è necessario aggiornamento.

Non è obbligatorio il riferimento esplicito alla normativa, basta che ci siano i contenuti previsti.

E’ sufficiente adeguare il vecchio.